- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

- PACCHETTO GARANZIE ASSICURATIVE






CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI


1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.84 Cod. Cons.) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, in quanto applicabile dal Codice del Consumo.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA
SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art; 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Al fine di controllare ulteriormente l’adeguatezza dei documenti propri o dei compagni di viaggio, sopratutto se si tratta di minori, si rimanda alla consultazione del sito www.poliziadistato.it o rivolgersi alla questura di competenza. I partecipanti dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da
ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E FIAVET

ESCURSIONI E SERVIZI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Viaggi del Mappamondo nella veste di organizzatore.

RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (equivalenti a circa 5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1.200 Euro). E’possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Tour Operator è in ogni caso disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo".

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero".

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/03 contattando Viaggi del Mappamondo, titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Viaggi del Mappamondo, Via Mecenate 59 - Roma, nella figura del suo Legale rappresentante, Amministratore Unico, Andrea Mele, che ha individuato a sua volta, quale Responsabile Lucia Marighella, incaricata dell’ufficio servizio clienti.





COPERTURE ASSICURATIVE

Viaggi del Mappamondo, in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico,
ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli.
La polizza è depositata presso la sede di Viaggi del Mappamondo.
Per le garanzie BAGAGLIO, ASSISTENZA, RITARDO AEREO e INTERRUZIONE SOGGIORNO le condizioni sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza. Per la garanzia ANNULLAMENTO le condizioni sono tutte qui riportate.



NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse é protetto dall’assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con Lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico calcolata in misura fissa o in percentuale.
INDENNIZZO: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
MONDIAL ASSISTANCE: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
MONDO: i paesi ricompresi nella programmazione Viaggi del Mappamondo.
PREMIO: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Mondial Assistance.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: per "Annullamento Viaggio"
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona"
e "Interruzione Soggiorno"

- per gli assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli assicurati residenti all’estero: dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo, comunque, di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati";
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GARANZIE
1. Annullamento Viaggio
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (escluso il costo individuale di gestione prenotazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute da Viaggi del Mappamondo, in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare (vedere definizioni);
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie:
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
1.2 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
- senza deduzione di alcuno scoperto se l’annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato, superiore a 5 giorni;
- con la deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di Euro 26,00 per persona per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) dolo e colpa grave dell’Assicurato;
b) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento;
c) persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la qualifica di Assicurato;
d) forme depressive;
e) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, MONDIAL ASSISTANCE rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari anche per "uno" dei compagni di viaggio;
c) MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
2. Bagaglio
2.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il massimo di Euro 310,00 per periodo assicurativo, MONDIAL ASSISTANCE rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
2.2 Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti od imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
c) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 7.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
e) esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
f) denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
i) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati".
L’assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.;
b) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il massimo di Euro 310,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto.
La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
3. Assistenza alla persona
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell’Assicurato;
b) invio gratuito di un medico, per le urgenze dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.
In caso di indisponibilità immediata la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento, in ambulanza, al centro di pronto soccorso più vicino;
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. MONDIAL ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
g) pagamento diretto sul luogo o rimborso all’Assicurato (vedi anche art. 3.2 comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari di medici;
- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 105,00 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute entro 30 giorni dall’evento.
La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di Euro 520,00.
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di Euro 52,00 per sinistro.
Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24. Qualora l’Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, MONDIAL ASSISTANCE provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, semprechè indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso.
La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di Euro 1.040,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari o di un compagno di viaggio, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 15 giorni.
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di Euro 260,00 con un massimo di Euro 52,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di Euro 52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti, irreperibili sul luogo ma regolarmente registrati in Italia.
La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti.
Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t) anticipo di denaro fino a Euro 1.040,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a MONDIAL ASSISTANCE entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a Euro 3.100,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a MONDIAL ASSISTANCE entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. MONDIAL ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di Euro 520,00.
3.2 Esclusioni
La garanzia Assistenza alla Persona non è operante per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta di una delle prestazioni di assistenza previste, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.
Per le spese di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
b) tentativo di suicidio o suicidio;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
d) malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoidi, schizofrenia;
e) alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
f) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito;
g) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
l) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;
m) cure riabilitative;
n) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
p) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
q) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della card, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.
La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all’art. 3.1 lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato Personale di Assicurazione é fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
4. RITARDO AEREO
4.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato
al viaggiatore/Assicurato con i documenti
di viaggio o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour Operator
o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Mondial Assistance:
a) indennizzo
indennizza l’Assicurato di Euro 75,00 dopo
le prime 8 ore complete e continuative di ritardo verificatosi nel volo di andata o nelle tratte intermedie previste dal contratto di viaggio. Restano esclusi i ritardi verificatisi nei voli successivi al termine dell’ultimo servizio a terra previsto dal contratto di viaggio stesso. Qualora si verifichino più eventi che diano diritto all’indennizzo, Mondial Assistance darà seguito ad una sola richiesta.
Oppure, in alternativa, ma solo a seguito
del ritardo di oltre 16 ore del primo volo previsto dal contratto di viaggio,
b) rimborso viaggio
rimborsa il 50% dell’importo totale (al netto della quota di iscrizione) se l’Assicurato, a seguito del ritardo superiore alle 16 ore, decide di annullare il viaggio e non parteciparvi.
5. INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
5.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari o ad un compagno di viaggio con lui in viaggio, la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta a:
- rientro anticipato organizzato da MONDIAL ASSISTANCE in seguito al decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare;
- rimpatrio/rientro sanitario organizzato da Mondial Assistance dell’Assicurato alla residenza.
5.2 Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.
6. In caso di Sinistro
6.1 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso):
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato deve:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, a MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. specificando:
- le circostanze dell’evento;
- i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
ed allegando
- copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;
b) trasmettere anche successivamente:
- documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dalla Viaggi del Mappamondo;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito.
b) allegare:
- il Certificato di Assicurazione;
in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24, specificando:
- il numero del Certificato di Assicurazione;
- i dati anagrafici e recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
- il Certificato di Assicurazione;
- la certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
- l’originale delle spese effettivamente sostenute.
RITARDO AEREO
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro dieci giorni dal rientro specificandi le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare il "Foglio Notizie" o comunicazione ufficiale di convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del volo ricevuti dal Tour Operator prima del viaggio;
Per richiedere il rimborso del viaggio l’Assicurato, inoltre, dovrà inviare:
c) estratto conto di prenotazione;
d) quietanza di pagamento del viaggio.
E’ fatto obbligo all’Assicurato, in caso di sinistro, di produrre una certificazione scritta (da richiedere al Tour Operator) che comprovi la causa e l’effettivo ritardo rispetto all’operativo volo schedulato.
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro dieci giorni dal rientro specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
- il "Foglio Notizie" recante il numero della prenotazione (File N.) ricevuto dal Tour Operator prima del viaggio;
- l’estratto conto di prenotazione.
MONDIAL ASSISTANCE si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
6.2 Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
6.3 Diritto di Surroga
MONDIAL ASSISTANCE si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
6.4 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.



TABELLA CAPITALI ASSICURATI
GARANZIE
DESTINAZIONE VIAGGIO
Mondo
Annullamento Viaggio Costo totale del Viaggio
Bagaglio:
Furto, rapina, scippo,
incendio, mancata riconsegna
Euro 1.040,00
Limite per oggetto Euro 310,00
Acquisti di prima necessità Euro 310,00
Assistenza e Spese Mediche:
Spese mediche, ospedaliere,
farmaceutiche, ecc
Euro 5.170,00
Ritardo Aereo:
a)
Indennizzo per ritardo di almeno 8 ore Euro 75,00
b)
Rimborso Viaggio per ritardo almeno 16 ore (in alternativa all’indennizzo previsto dal comma a) 50% dell’importo totale
Interruzione Viaggio: Rimborso pro-rata


Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente

Tabella Premi:
Costo Viaggi Premio Finito Di Cui Imposte
Fino a euro Euro euro
1.000,00 23,00 2,78
2.000,00 37,00 4,47
3.000,00 55,00 6,65
5.000,00 90,00 10,88
7.500,00 140,00 16,91
10.000,00 200,00 24,17

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Via Ampère, 30 - 20131 MILANO
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre in pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondffamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Ai sensi del D.LGS. n. 196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.

Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità Via Ampère, 30
20131 Milano (Italia)
Fax +39 02 26 624 008
e-mail: quality@mondial-assistance.it.